Con la delibera n. 52/2019, la Sezione regionale di controllo del Trentino Alto Adige della Corte dei Conti ha rimesso alle Sezioni centrali due questioni di massima di particolare rilevanza: se il co. 821 della L. n. 145/2018 abbia abrogato i co. 1 e 1-bis dell'art. 9 della L. n. 243/2012 e se, oltre ad aver ridefinito il parametro dell'equilibrio di bilancio in senso difforme dalla L. n. 243/2012, abbia prodotto effetti anche sulle condizioni per il ricorso all'indebitamento da parte di regioni ed enti locali disciplinate, in particolare, dall'art. 10, co. 3 della stessa legge. Con la delibera n. 20/2019, le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno delineato il contesto normativo all'interno del quale devono muoversi gli enti territoriali. Per la Corte il saldo di finanza pubblica rilevante ai fini comunitari come declinato dall'art. 9 della L. n. 243/2012, e quello degli equilibri propri del bilancio del singolo ente previsti dall'art. 162, co. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 per gli enti locali, rimangono separati sotto il profilo concettuale ma devono trovare applicazione congiunta sotto il profilo operativo. Il D.M. 1° agosto 2019 ha articolato il risultato di fine esercizio in termini di competenza, previsto per gli enti territoriali dal co. 821 della L. n. 145/2018, in tre distinti equilibri ("risultato di competenza", "equilibrio di bilancio" ed "equilibrio complessivo"), modificando i prospetti del quadro generale riassuntivo e dell'equilibrio di bilancio allegati al rendiconto, facendo concorrere al relativo conseguimento anche gli stanziamenti, iscritti nel bilancio di competenza dell'esercizio, a titolo di accantonamenti e vincoli. In tutto ciò, per la Corte dei conti rimane l'obbligo per gli enti territoriali di rispettare il "pareggio di bilancio" sancito dall'art. 9, co. 1 e 1-bis della L. n. 243/2012, anche quale presupposto per la contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l'integrale rilevanza di risultato di amministrazione applicato e fondo pluriennale vincolato. Inoltre, vanno rispettati gli equilibri finanziari complessivi prescritti dagli artt. 162, 187 e 188 del D.Lgs. n. 267/2000 per gli enti locali e, da ultimo, quelli posti dal co. 821 della L. n. 145/2018. Anche per il ricorso al debito vanno osservate le altre disposizioni che pongono limiti qualitativi o quantitativi, fra cui gli artt. 202 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 per gli enti locali. Alle norme della L. n. 243/2012 si devono affiancare le norme proprie dell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, finalizzate a garantire il loro complessivo equilibrio finanziario.
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